PROTOCOLLO N 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" - Articolo 2 Requisiti di carattere generale - Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunita' - Articolo 4 Cumulo bilaterale in Croazia - Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti - Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati - Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti - Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione - Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili - Articolo 10 Assortimenti - Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI - Articolo 12 Principio della territorialita' - Articolo 13 Trasporto diretto - Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE - Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE - Articolo 16 Requisiti di carattere generale - Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 - Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR 1 - Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1 - Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza - Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura - Articolo 22 Esportatore autorizzato - Articolo 23 Validita' della prova dell'origine - Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine - Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate - Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine - Articolo 27 Documenti giustificativi - Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi - Articolo 29 Discordanze ed errori formali - Articolo 30 Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA - Articolo 31 Assistenza reciproca - Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine - Articolo 33 Composizione delle controversie - Articolo 34 Sanzioni - Articolo 35 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA - Articolo 36 Applicazione del protocollo - Articolo 37 Condizioni particolari TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI - Articolo 38 Modifiche del protocollo ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche, b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc, impiegato nella fabbricazione del prodotto, c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione, d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti, e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana), f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Croazia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto, g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Croazia, h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis, i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originati dell'altra Parte contraente o, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunita' o in Croazia, j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA", k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce, l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura, m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali