(Accordo Protocollo n. 4-art. 1)
                           PROTOCOLLO N 4 
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE  DELLA  NOZIONE  DI  PRODOTTI  ORIGINARI  E
                METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
                               INDICE 
 
 
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
- Articolo 1 Definizioni 
 
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" 
 
- Articolo 2 Requisiti di carattere generale 
 
- Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunita' 
 
- Articolo 4 Cumulo bilaterale in Croazia 
 
- Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti 
 
- Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 
 
- Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 
 
- Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione 
 
- Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili 
 
- Articolo 10 Assortimenti 
 
- Articolo 11 Elementi neutri 
 
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI 
 
- Articolo 12 Principio della territorialita' 
 
- Articolo 13 Trasporto diretto 
 
- Articolo 14 Esposizioni 
 
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE 
 
- Articolo  15  Divieto  di  restituzione  dei  dazi  doganali  o  di
esenzione da tali dazi 
 
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE 
 
- Articolo 16 Requisiti di carattere generale 
 
- Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati  di  circolazione
EUR 1 
 
- Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato  di  circolazione
EUR 1 
 
- Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato  di  circolazione
EUR 1 
 
- Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione  EUR  1  sulla
base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza 
 
- Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione  su
fattura 
 
- Articolo 22 Esportatore autorizzato 
 
- Articolo 23 Validita' della prova dell'origine 
 
- Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine 
 
- Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate 
 
- Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine 
 
- Articolo 27 Documenti giustificativi 
 
- Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei  documenti
giustificativi 
 
- Articolo 29 Discordanze ed errori formali 
 
- Articolo 30 Importi espressi in euro 
 
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
- Articolo 31 Assistenza reciproca 
 
- Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine 
 
- Articolo 33 Composizione delle controversie 
 
- Articolo 34 Sanzioni 
 
- Articolo 35 Zone franche 
 
TITOLO VII CEUTA E MELILLA 
 
- Articolo 36 Applicazione del protocollo 
 
- Articolo 37 Condizioni particolari 
 
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI 
 
- Articolo 38 Modifiche del protocollo 
 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente protocollo 
 
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi  tipo  di  lavorazione  o
trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche, 
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente,  materia  prima,
componente o parte ecc, impiegato nella fabbricazione del prodotto, 
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato,  anche
se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in  un'altra
operazione di fabbricazione, 
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti, 
e)  per  "valore  in  dogana"  si  intende  il   valore   determinato
conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994
(Accordo OMC sul valore in dogana), 
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco  fabbrica
pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in  Croazia
- nel cui stabilimento e' stata  effettuata  l'ultima  lavorazione  o
trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti  i
materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte  interne
che vengano o possano essere rimborsate al momento  dell'esportazione
del prodotto ottenuto, 
g) per "valore dei materiali" si  intende  il  valore  in  dogana  al
momento dell'importazione dei materiali non  originari  impiegati  o,
qualora tale valore non sia noto ne' verificabile,  il  primo  prezzo
verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Croazia, 
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis, 
i) per "valore aggiunto" si  intende  la  differenza  tra  il  prezzo
franco fabbrica e il valore  in  dogana  di  ciascuno  dei  materiali
utilizzati originati dell'altra Parte contraente o, se il  valore  in
dogana non e' noto o non  puo'  essere  stabilito,  il  primo  prezzo
verificabile pagato per i materiali nella Comunita' o in Croazia, 
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci  (codici
a quattro cifre) utilizzati nella  nomenclatura  che  costituisce  il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione  delle  merci,
denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA", 
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di  un
prodotto o di un materiale in una determinata voce, 
l) con il  termine  "spedizione"  si  intendono  i  prodotti  spediti
contemporaneamente  da  un  esportatore  a  un  destinatario   ovvero
contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il  loro  invio
dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da
un'unica fattura, 
m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali