(Accordo Protocollo n. 4-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 
                    Principio di territorialita' 
 
  1 Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto
originario stabilite nel titolo II  devono  essere  rispettate  senza
interruzione nella Comunita' o in Croazia 
 
  2 Se merci originarie esportate dalla  Comunita'  o  dalla  Croazia
verso un altro paese vengono reimportate, esse sono  considerate  non
originarie a meno che si fornisca alle autorita'  doganali  la  prova
soddisfacente 
a) che le merci reimportate sono le  stesse  merci  che  erano  state
esportate, 
 
e 
 
 
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione,  oltre  a
quelle necessarie per conservarle in  buono  stato  durante  la  loro
permanenza nel paese in questione o nel Corso dell'esportazione 
 
  3  L'acquisizione  del  carattere  di  prodotto   originario   alle
condizioni  enunciate  al  titolo  II  non  e'  pregiudicata  da  una
lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o
dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Croazia
e successivamente reimportati, a condizione che 
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita'  o
   in  Croazia  o  siano  stati  sottoposti  a  una   lavorazione   o
   trasformazione che vanno oltre alle  operazioni  insufficienti  di
   cui all'articolo 7, prima dell'esportazione, 
b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che 
i) le merci  reimportate   derivano   dalla   lavorazione   o   dalla
     trasformazione dei materiali esportati, 
e 
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o
     della Croazia in applicazione delle  disposizioni  del  presente
     articolo non supera  il  10%  del  prezzo  franco  fabbrica  del
     prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario 
 
  4  Ai  fini  dell'applicazione  del  paragrafo  3,  le   condizioni
necessarie  per  acquisire  il  carattere  di   prodotto   originario
enunciate al titolo II non  si  applicano  alle  lavorazioni  o  alle
trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Croazia
Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si  applica  una  norma  che
fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati
per la determinazione del carattere originario del  prodotto  finito,
il  valore  totale  dei  materiali  non  originari   utilizzati   nel
territorio della  Parte  interessata  e  il  valore  aggiunto  totale
acquisito al di fuori della Comunita' o della Croazia in applicazione
delle disposizioni del presente  articolo,  non  devono  superare  la
percentuale indicata. 
 
  5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4,
per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti  al
di fuori della Comunita' o della  Croazia,  compreso  il  valore  dei
materiali aggiunti 
 
  6 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai  prodotti
che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco  dell'allegato
II  e  che  si  possono  considerate  sufficientemente   lavorati   o
trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori  generali
di cui all'articolo 6, paragrafo 2 
 
  7 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai  prodotti
di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato 
 
  8 Le lavorazioni o trasformazioni  contemplate  dalle  disposizioni
del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunita' o della
Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un
sistema analogo