(Accordo Protocollo n. 4-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
 
                          Trasporto diretto 
 
  1 Il trattamento preferenziale  previsto  dell'accordo  si  applica
unicamente ai  prodotti  che  soddisfano  i  requisiti  del  presente
protocollo trasportati direttamente tra la  Comunita'  e  la  Croazia
Tuttavia, il trasporto  dei  prodotti  in  una  sola  spedizione  non
frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di  altri  territori,
all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori,
a condizione che i prodotti rimangano  sotto  la  sorveglianza  delle
autorita' doganali dello Stato di transito o di  deposito  e  non  vi
subiscano altre operazioni a parte lo scarico  e  il  ricarico  o  le
operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato 
  I prodotti originati possono essere trasportati mediante  tubazioni
attraverso territori  diversi  da  quelii  della  Comunita'  o  della
Croazia 
 
  2 La prova che sono state  soddisfatte  le  condizioni  di  cui  al
paragrafo  1  viene  fornita  alle  autorita'  doganali   del   paese
importatore presentando 
a) un  titolo  di  trasporto  unico  per  il  passaggio   dal   paese
   esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure 
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali  del  paese  di
   transito contenente 
i) un'esatta descrizione dei prodotti, 
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e,  se  del  caso,  il
   nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, 
e 
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta  la  sosta
   delle merci nel paese di transito, oppure, 
c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento provatorio