(Accordo Protocollo n. 4-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
 
                             Esposizioni 
 
  1 I prodotti originari  spediti  per  un'esposizione  in  un  paese
diverso   dalla    Comunita'    e    dalla    Croazia    beneficiano,
all'importazione,  delle  disposizioni  dell'accordo,   purche'   sia
fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che 
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita'  o  dalla
   Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti, 
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una  persona  nella
   Comunita' o in Croazia, 
c) i prodotti sono stati  consegnati  nel  corso  dell'esposizione  o
   subito  dopo,   nello   stato   in   cui   erano   stati   inviati
   all'esposizione, 
e 
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i  prodotti
   non sono stati utilizzati per scopi  diversi  dalla  presentazione
   all'esposizione stessa 
 
  2 Alle autorita' doganali  del  paese  d'importazione  deve  essere
presentata, secondo le  normali  procedure,  una  prova  dell'origine
rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo  V,
con    l'indicazione    della    denominazione    e    dell'indirizzo
dell'esposizione All'occorrenza, possono essere  richieste  ulteriori
prove documentali delle  condizioni  in  cui  sono  stati  esposti  i
prodotti 
 
  3 Il paragrafo 1  si  applica  a  tutte  le  esposizioni,  fiere  o
manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale,
agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini  privati
in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti  stranieri,
durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana