(Accordo Protocollo n. 4-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
 
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 
 
  1 I materiali  non  originari  utilizzati  nella  fabbricazione  di
prodotti originari della Comunita' o della Croazia per i quali  viene
rilasciata o compilata  una  prova  dell'origine  conformemente  alle
disposizioni del titolo V non sono soggetti,  nella  Comunita'  o  in
Croazia, ad alcun  tipo  di  restituzione  dei  dazi  doganali  o  di
esenzione da tali dazi 
 
  2 Il divieto di cui al paragrafo I si applica a tutti  gli  accordi
relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali  o  totali,
di dazi doganali o tasse di  effetto  equivalente  applicabili  nella
Comunita' o in Croazia ai materiali utilizzati  nella  fabbricazione,
qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si  applichino,  di
diritto o di fatto, quando i prodotti  ottenuti  da  detti  materiali
sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno 
 
  3 L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine  deve
essere  pronto  a  presentare  in  qualsiasi  momento,  su  richiesta
dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che  non
e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali
non  originari  utilizzati  nella  fabbricazione  dei   prodotti   in
questione e  che  tutti  i  dazi  doganali  o  le  tasse  di  effetto
equivalente applicabili a tali materiali  sono  stati  effettivamente
pagati 
 
  4 Le  disposizioni  dei  paragrafi  1-3  si  applicano  anche  agli
imballaggi definiti  a  norma  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  agli
accessori, ai pezzi di ricambio e  agli  utensili  definiti  a  norma
dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma  dell'articolo
10, se tali articoli sono non originari 
 
  5 Le disposizioni dei paragrafi  1-4  si  applicano  unicamente  ai
materiali dei  tipi  cui  si  applica  l'Accordo  Inoltre,  esse  non
escludono l'applicazione di un sistema di  rimborso  all'esportazione
per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione
in base alle disposizioni dell'accordo 
 
  6 Fatto salvo il paragrafo 1, la Croazia puo'  chiedere  che  siano
previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o  per  le
tasse di effetto  equivalente  applicabili  ai  materiali  utilizzati
nella fabbricazione dei prodotti originari,  in  base  alle  seguenti
disposizioni 
a) viene prelevato un dazio doganale applicando  un'aliquota  del  5%
   per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato,
   oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia, 
b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota  del  10%
   per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato,  oppure
   un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia 
 
  7 Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  fino  al  1
gennaio 2003 Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al  31
dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo