(Accordo Protocollo n. 4-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
                   Requisiti di carattere generale 
 
  1 I prodotti originari della Comunita' importati  in  Croazia  e  i
prodotti  originari   della   Croazia   importati   nella   Comunita'
beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione 
a) di un certificato di circolazione EUR 1,  il  cui  modello  figura
   nell'allegato III, oppure 
b) nei  casi  di  cui  all'articolo   21,   paragrafo   1,   di   una
   dichiarazione,  il  cui  testo  e'  riportato  nell'allegato   IV,
   rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di  consegna
   o qualsiasi altro documento commerciale  (in  appresso  denominata
   "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti  in  questione
   in   maniera   sufficientemente   dettagliata    da    consentirne
   l'identificazione 
 
  2 In deroga al paragrafo 1, nei  casi  di  cui  all'articolo  26  i
prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle
disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare  alcuno
dei documenti di cui sopra