(Accordo Protocollo n. 4-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
     Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 
 
  1 Il certificato di  circolazione  EUR  1  viene  rilasciato  dalle
autorita'  doganali  del  paese  esportatore  su  richiesta   scritta
compilata   dall'esportatore   o,   sotto   la   responsabilita'   di
quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato 
 
  2 A tale scopo, l'esportatore o il suo  rappresentante  autorizzato
compila il formulano del certificato  di  circolazione  EUR  1  e  il
formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III  Detti
formulari sono compilati in  una  delle  lingue  in  cui  e'  redatto
l'Accordo e conformemente alle disposizioni di  diritto  interno  del
paese d'esportazione Se  vengono  compilati  a  mano,  devono  essere
scritti con inchiostro e in stampatello La descrizione  dei  prodotti
dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature Qualora  lo
spazio della  casella  non  sia  completamente  utilizzato,  si  deve
tracciare una  linea  orizzontale  sotto  l'ultima  riga  e  si  deve
sbarrare la parte non riempita 
 
  3 L'esportatore che richiede  il  rilascio  di  un  certificato  di
circolazione EUR 1 deve  essere  pronto  a  presentare  in  qualsiasi
momento,  su  richiesta  delle  autorita'  doganali  del   paese   di
esportazione in cui viene rilasciato il certificato  di  circolazione
EUR 1, tutti i documenti atti a comprovare  il  carattere  originario
dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui
al presente protocollo 
 
  4  Il  certificato  di  circolazione  EUR  1  e'  rilasciato  dalle
autorita' doganali di uno Stato membro o della Croazia se i  prodotti
in questione possono  essere  considerati  prodotti  originari  della
Comunita' o della  Croazia  e  soddisfano  gli  altri  requisiti  del
presente protocollo 
 
  5 Le autorita' doganali  che  rilasciano  il  certificato  prendono
tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei
prodotti e l'osservanza degli altri  requisiti  di  cui  al  presente
protocollo A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi
prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore
nonche' a  tutte  le  altre  verifiche  che  ritengano  opportune  Le
autorita' doganali  che  rilasciano  il  certificato  devono  inoltre
accertarsi che i formulari di cui al paragrafo  2  siano  debitamente
compilati Esse verificano in particolare che la parte riservata  alla
descrizione dei prodotti sia  stata  compilata  in  modo  da  rendere
impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta 
 
  6 La data  di  rilascio  del  certificato  di  circolazione  EUR  1
dev'essere indicata nella casella 11 del certificato 
 
  7  Il  certificato  di  circolazione  EUR  1  e'  rilasciato  dalle
autorita' doganali  e  tenuto  a  disposizione  dell'esportatore  dal
momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata