ARTICOLO 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR 1 1 In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR 1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici 2 Ai fitti dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR 1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3 Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente 4 I certificati di circolazione EUR 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture "RILASCIATO POSTERIORI", 5 Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR 1