(Accordo Protocollo n. 4-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
 
     Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR 1 
 
  1 In  deroga  all'articolo  17,  paragrafo  7,  il  certificato  di
circolazione EUR 1 puo' essere rilasciato, in via  eccezionale,  dopo
l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se 
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione  a  causa  di
   errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, 
oppure 
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova  soddisfacente  che
   un certificato di circolazione EUR 1 e' stato rilasciato ma non e'
   stato accettato all'importazione per motivi tecnici 
 
  2 Ai fitti dell'applicazione del paragrafo  1,  l'esportatore  deve
indicare nella domanda  il  luogo  e  la  data  di  esportazione  dei
prodotti cui si riferisce  il  certificato  di  circolazione  EUR  1,
nonche' i motivi della sua richiesta. 
 
  3  Le  autorita'  doganali  possono  rilasciare  a  posteriori   un
certificato EUR 1  solo  dopo  aver  verificato  che  le  indicazioni
contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della
pratica corrispondente 
 
  4 I certificati di  circolazione  EUR  1  rilasciati  a  posteriori
devono recare una delle seguenti diciture 
 
  "RILASCIATO POSTERIORI", 
 
  5 Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare  nella  casella
"Osservazioni" del certificato di circolazione EUR 1