(Accordo Protocollo n. 4-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
 
     Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1 
 
  1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR  1,
l'esportatore puo' richiedere alle  autorita'  doganali  che  l'hanno
rilasciato  un  duplicato,  compilato  sulla   base   dei   documenti
d'esportazione in loro possesso 
 
  2 Il duplicato cosi' rilasciato  deve  recare  una  delle  seguenti
diciture 
 
  "DUPLICATO", 
 
  3 Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare  nella  casella
"Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR 1 
 
  4 Il duplicato, sul quale deve figurare la  data  di  rilascio  del
certificato di circolazione EUR 1 originale, e' valido a decorrere da
tale data