ARTICOLO 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1 1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso 2 Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture "DUPLICATO", 3 Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR 1 4 Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 originale, e' valido a decorrere da tale data