(Accordo Protocollo n. 4-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                   Requisiti di carattere generale 
 
  1 Ai fini dell'applicazione del presente  Accordo,  si  considerano
prodotti originati della Comunita' 
a)  i  prodotti  interamente  ottenuti  nella  Comunita'   ai   sensi
dell'articolo 5 del presente protocollo, 
b) i prodotti  ottenuti  nella  Comunita'  in  cui  sono  incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio,  a  condizione
che  detti  materiali  siano  stati  oggetto   nella   Comunita'   di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del
presente protocollo 
 
  2 Ai fini dell'applicazione del presente  Accordo,  si  considerano
prodotti originati della Croazia 
a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi  dell'articolo
5 del presente protocollo, 
b) i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono  incorporati  materiali
non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione  che  detti
materiali  siano  stati  oggetto  in   Croazia   di   lavorazioni   o
trasformazioni sufficienti ai  sensi  dell'articolo  6  del  presente
protocollo