ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Comunita' a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo 2 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Croazia a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, b) i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo