(Accordo Protocollo n. 4-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
 
Rilascio dei certificati di circolazione EUR  1  sulla  base  di  una
       prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza 
 
  Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio
doganale nella Comunita' o in Croazia, si puo' sostituire l'originale
della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR 1 al fine  di
inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita'  o
in Croazia I certificati  di  circolazione  EUR  1  sostitutivi  sono
rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti  i
prodotti