(Accordo Protocollo n. 4-art. 22)
                             ARTICOLO 22 
 
                       Esportatore autorizzato 
 
  1  Le  autorita  doganali  del  paese   di   esportazione   possono
autorizzare   qualsiasi   esportatore   (in   appresso   "esportatore
autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma
dell'accordo a compilare dichiarazioni su  fattura  indipendentemente
dal valore dei prodotti in questione L'esportatore che richiede  tale
autorizzazione deve offrire  alle  autorita'  doganali  soddisfacenti
garanzie per l'accertamento del carattere originario dei  prodotti  e
per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti  del  presente
protocollo 
 
  2 Le autorita' doganali possono conferire lo status di  esportatore
autorizzato alle condizioni che considerano appropriate 
 
  3 Le autorita' doganali attribuiscono  all'esportatore  autorizzato
un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione
su fattura 
 
  4 Le autorita' doganali controllano  l'uso  dell'autorizzazione  da
parte dell'esportatore autorizzato 
 
  5  Le  autorita'  doganali  possono  ritirare  l'autorizzazione  in
qualsiasi  momento  Esse  procedono  al   ritiro   se   l'esportatore
autorizzato non offre piu' le garanzie di cui  al  paragrafo  1,  non
soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o  fa  comunque  un  uso
scorretto dell'autorizzazione