(Accordo Protocollo n. 4-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
 
                 Validita' della prova dell'origine 
 
  1 La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data
di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere  presentata  entro
tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione 
 
  2 Le prove dell'origine  presentate  alle  autorita'  doganali  del
paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di
cui   al   paragrafo   I   possono   essere   accettate,   ai    fini
dell'applicazione    del    trattamento     preferenziale,     quando
l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali 
 
  3 Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita'  doganali
del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i
prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine