(Accordo Protocollo n. 4-art. 24)
                             ARTICOLO 24 
 
               Presentazione della prova dell'origine 
 
  Le prove dell'origine sono presentate alle autorita'  doganali  del
paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale
paese Dette autorita' possono richiedere che  la  prova  dell'origine
sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia  accompagnata
da una dichiarazione dell'importatore secondo  la  quale  i  prodotti
soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo