(Accordo Protocollo n. 4-art. 26)
                             ARTICOLO 26 
 
                  Esonero dalla prova dell'origine 
 
  1  Sono  ammessi  come  prodotti  originari,  senza   che   occorra
presentare una prova dell'origine,  i  prodotti  oggetto  di  piccole
spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei
viaggiatori, purche' si tratti di  importazioni  prive  di  qualsiasi
carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti
ai requisiti del presente protocollo e laddove non  sussistano  dubbi
circa la veridicita' di  tale  dichiarazione  Nel  caso  di  prodotti
spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere  effettuata  sulla
dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato 
 
  2 Si  considerano  prive  di  qualsiasi  carattere  commerciale  le
importazioni che presentano un  carattere  occasionale  e  riguardano
esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei  destinatari,
dei viaggiatori o dei  loro  familiari  quando,  per  loro  natura  e
quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale 
 
  3 Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare EUR
500 se si tratta di piccole spedizioni, oppure EUR 1 200 se si tratta
del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori