ARTICOLO 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3 2 L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3 3 Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR 1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2 4 Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR 1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati