(Accordo Protocollo n. 4-art. 28)
                             ARTICOLO 28 
 
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 
 
  1 L'esportatore che richiede  il  rilascio  di  un  certificato  di
circolazione EUR 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di
cui all'articolo 17, paragrafo 3 
 
  2 L'esportatore che  compila  una  dichiarazione  su  fattura  deve
conservare per almeno tre anni una copia  di  tale  dichiarazione  su
fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3 
 
  3 Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano  un
certificato di circolazione EUR 1 devono conservare  per  almeno  tre
anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2 
 
  4 Le autorita' doganali del paese d'importazione devono  conservare
per almeno tre  anni  i  certificati  di  circolazione  EUR  1  e  le
dichiarazioni su fattura loro presentati