(Accordo Protocollo n. 4-art. 29)
                             ARTICOLO 29 
 
                    Discordanze ed errori formali 
 
  1 La  constatazione  di  lievi  discordanze  tra  le  diciture  che
figurano sulla prova dell'origine e quelle  contenute  dei  documenti
presentati all'ufficio doganale per l'espletamento  delle  formalita'
d'importazione dei prodotti non comporta  di  per  se'  l'invalidita'
della prova dell'origine se viene  regolarmente  accertato  che  tale
documento corrisponde ai prodotti presentati 
 
  2 In caso di errori formali evidenti,  come  errori  di  battitura,
sulla prova dell'origine, il documento non viene  respinto  se  detti
errori non  sono  tali  da  destare  dubbi  sulla  correttezza  delle
indicazioni in esso riportate