(Accordo Protocollo n. 4-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
                  Cumulo bilaterale nella Comunita' 
 
  I materiali originati della  Croazia  incorporati  in  un  prodotto
ottenuto nella Comunita' si  considerano  materiali  originari  della
Comunita' anche qualora non siano  stati  oggetto  di  lavorazioni  o
trasformazioni  sufficienti,   purche'   siano   stati   oggetto   di
lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste
dall'articolo 7, paragrafo 1