(Accordo Protocollo n. 4-art. 30)
                             ARTICOLO 30 
 
                      Importi espressi in euro 
 
  1 Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo
1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo  3,  qualora  i  prodotti
siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi
nella moneta nazionale della Croazia, equivalenti a  quelli  espressi
in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato 
 
  2 Una spedizione beneficia  delle  disposizioni  dell'articolo  21,
paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base  alla
valuta utilizzata nella  fattura,  secondo  l'importo  fissato  dalla
Comunita' o dalla Croazia. 
 
  3 Gli importi da utilizzare in  una  determinata  moneta  nazionale
sono  il  controvalore  in  questa  moneta  nazionale  degli  importi
espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre  Tali
importi sono comunicati  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee
entro il 15  ottobre  e  si  applicano  a  decorrere  dal  1  gennaio
dell'anno successivo La Commissione delle Comunita' europee  notifica
gli importi alla Croazia 
 
  4 La Croazia puo' arrotondare per eccesso o per  difetto  l'importo
risultante dalla conversione nella moneta  nazionale  di  un  importo
espresso in euro L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del
5% dal risultato della conversione La Croazia puo' lasciare invariato
il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro
se, all'atto dell'adeguamento annuale  di  cui  al  paragrafo  3,  la
conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento,  non  si
traduca in un aumento inferiore al 15%  del  controvalore  in  moneta
nazionale Il controvalore in moneta nazionale puo' restare  invariato
se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso 
 
  5 Gli importi espressi in euro vengono  riveduti  dal  Comitato  di
stabilizzazione e di associazione  su  richiesta  della  Comunita'  o
della Croazia  Nel  procedere  a  detta  revisione,  il  comitato  di
stabilizzazione e di associazione tiene  conto  dell'opportunita'  di
preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti A
tal fine, esso puo' decidere di modificare gli  importi  espressi  in
euro