(Accordo Protocollo n. 4-art. 31)
                             ARTICOLO 31 
 
                        Assistenza reciproca 
 
  1 Le autorita' doganali degli  Stati  membri  e  della  Croazia  si
comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee,
il facsimile dell'impronta dei  timbri  utilizzati  nei  loro  uffici
doganali per il rilascio  dei  certificati  di  circolazione  EUR1  e
l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il  controllo  di
detti certificati e delle dichiarazioni su fattura 
 
  2 Al fine  di  garantire  la  corretta  applicazione  del  presente
protocollo,  la  Comunita'  e  la  Croazia  si   prestano   reciproca
assistenza, mediante  le  amministrazioni  doganali  competenti,  nel
controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR  1  o
delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni
riportate in tali documenti