(Accordo Protocollo n. 4-art. 32)
                             ARTICOLO 32 
 
                  Verifica delle prove dell'origine 
 
  1 Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e'  effettuato
per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali  dello  Stato  di
importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita'
dei documenti, del carattere originario dei prodotti in  questione  o
dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo 
 
  2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1,  le
autorita'  doganali  del  paese  d'importazione   rispediscono   alle
autorita' doganali  del  paese  di  esportazione  il  certificato  di
circolazione  EUR  1  e  la  fattura,  se  e'  stata  presentata,  la
dichiarazione su fattura,  ovvero  una  copia  di  questi  documenti,
indicando, se del caso, i  motivi  che  giustificano  un'inchiesta  A
corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati  tutti  i
documenti e le  informazioni  ottenute  che  facciano  sospettare  la
presenza  di  inesattezze  nelle  informazioni  relative  alla  prova
dell'origine 
 
  3 Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del  paese
di esportazione A tal fine, esse  hanno  la  facolta'  di  richiedere
qualsiasi prova e  di  procedere  a  qualsiasi  controllo  dei  conti
dell'esportatore nonche' a tutte le  altre  verifiche  che  ritengano
opportune 
 
  4 Qualora le autorita' doganali del paese  d'importazione  decidano
di  sospendere  la  concessione  del  trattamento  preferenziale   ai
prodotti in questione in attesa dei  risultati  del  controllo,  esse
offrono all'importatore la possibilita'  di  svincolare  i  prodotti,
riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie 
 
  5 I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto
alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente
se i documenti sono autentici, se i  prodotti  in  questione  possono
essere considerati originari della Comunita' o  della  Croazia  e  se
soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo Qualora  siano
state applicate le disposizioni in materia di  cumulo  di  cui  altri
articoli 3 e 4 del presente protocollo e in  combinato  disposto  con
l'articolo 17, paragrafo 3, la risposta  comprende  il  rinvio  della
copia del certificato o dei certificati di circolazione  delle  merci
oppure della o delle dichiarazioni su fattura corrispondente(i) 
 
  6 Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta  alcuna
risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di  controllo  o
qualora  la  risposta  non  contenga  informazioni  sufficienti   per
determinare l'autenticita' del documento in questione  o  l'effettiva
origine dei prodotti, le autorita' doganali che  hanno  richiesto  il
controllo  li  escludono   dal   trattamento   preferenziale,   salvo
circostanze eccezionali