(Accordo Protocollo n. 4-art. 35)
                             ARTICOLO 35 
 
                            Zone franche 
 
  1 La Comunita' e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per
evitare che i  prodotti  scambiati  sotto  la  scorta  di  una  prova
dell'origine che sostano durante il  trasporto  in  una  zona  franca
situata nel loro  territorio  siano  oggetto  di  sostituzioni  o  di
trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne
il deterioramento 
 
  2 In deroga alle disposizioni del  paragrafo  1,  qualora  prodotti
originari della Comunita' o  della  Croazia  importati  in  una  zona
franca sotto la scorta di una prova  dell'origine  siano  oggetto  di
lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano,  su
richiesta  dell'esportatore,  un  nuovo  certificato  EUR  1  se   la
lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle  disposizioni
del presente protocollo