ARTICOLO 36 Attuazione del protocollo 1 L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla 2 I prodotti oniginari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita' 3 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37