(Accordo Protocollo n. 4-Allegato I)
                                                           ALLEGATO I 
 
            NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II 
 
Nota 1 
 
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti,  le  condizioni  richieste
    affinche' si possa considerare  che  detti  prodotti  sono  stati
    oggetto di lavorazioni  o  trasformazioni  sufficienti  ai  sensi
    dell'articolo 6 
 
 
Nota 2 
 
2 1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto  ottenuto
    La prima colonna indica la voce o  il  numero  del  capitolo  del
    sistema armonizzato, mentre la seconda  riporta  la  designazione
    delle merci usata in detto sistema per tale voce  o  capitolo  Ad
    ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde  una
    regola nelle colonne 3 o 4 In alcuni casi,  la  voce  che  figura
    nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa  che  le
    regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto  alla  parte  di
    voce o di capitolo descritta nella colonna 2 
2 2 Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o
    il numero di un capitolo, e di conseguenza  la  designazione  dei
    prodotti nella colonna 2 e'  espressa  in  termini  generali,  le
    corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti  i
    prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci
    del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1 2  3
    Quando nell'elenco compaiono piu' regole  applicabili  a  diversi
    prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta
    la  designazione  della  parte  di  voce  cui  si  applicano   le
    corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 
2 4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due  colonne  corrisponde
    una  regola  sia  nella  colonna  3,   sia   nella   colonna   4,
    l'esportatore puo' scegliere, in  alternativa,  di  applicare  la
    regola della colonna 3 o quella della colonna 4 Se nella  colonna
    4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare  la
    regola della colonna 3 
 
 
Nota 3 
 
3 1 Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai  prodotti  che  hanno
    acquisito il carattere di prodotto  originario  utilizzati  nella
    fabbricazione di altri prodotti  si  applicano  indipendentemente
    dal  fatto  che  tale  carattere  sia   stato   acquisito   nello
    stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti  o  in
    un altro stabilimento in Croazia o nella Comunita' 
 
Ad esempio 
 
Un motore della voce 8407, per il quale la  regola  d'origine  impone
    che il valore dei materiali non originari  incorporati  non  deve
    superare il 40%  del  prezzo  franco  fabbrica,  e'  ottenuto  da
    "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex  7224  Se
    la forgiatura e' stata effettuata in  Croazia  a  partire  da  un
    lingotto non originario, il pezzo forgiato ha  gia'  ottenuto  il
    carattere  di  prodotto  originario  conformemente  alla   regola
    dell'elenco per la voce ex 7224 Pertanto esso si puo' considerare
    originario nel calcolo del valore del  motore,  indipendentemente
    dal fatto  che  sia  stato  ottenuto  nello  stesso  stabilimento
    industriale   o,   in   un   altro   stabilimento   in    Croazia
    Nell'addizionare  il   valore   dei   materiali   non   originati
    utilizzati, quindi, non si tiene conto del  valore  del  lingotto
    non originario 
3 2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione  o  trasformazione
    minima   richiesta,   anche   l'esecuzione   di   lavorazioni   o
    trasformazioni piu' complesse conferisce il carattere di prodotto
    originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni  o  trasformazioni
    inferiori non puo' conferire  tale  carattere  Pertanto,  se  una
    regola autorizza l'impiego di un materiale non  originario  a  un
    certo stadio di lavorazione, l'impiego di  tale  materiale  negli
    stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego  del
    materiale in uno stadio successivo non lo e' 
3 3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3 2, quando  una  regola
    autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si  possono
    utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto,  fatte
    salve le  limitazioni  specifiche  eventualmente  indicate  nella
    regola stessa Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da
    materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri  materiali  della
    voce" significa che si possono utilizzare materiali  classificati
    nella stessa voce  del  prodotto  solo  se  corrispondono  a  una
    designazione diversa dalla designazione  del  prodotto  riportata
    nella colonna 2 dell'elenco 
3 4 Quando una regola dell'elenco  specifica  che  un  prodotto  puo'
    essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che
    e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e  non  che  si  devono
    utilizzare tutti i materiali 
 
Ad esempio 
 
La regola  per  i  tessuti  di  cui  alle  voci  5208-5212  autorizza
    l'impiego di fibre naturali nonche',  tra  l'altro,  di  sostanze
    chimiche Cio' non significa che si devono utilizzare le une e  le
    altre, bensi' che si possono usare le une, le  altre,  oppure  le
    une e le altre 
3 5 Se una regola dell'elenco specifica che  un  prodotto  dev'essere
    fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione
    non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che,  per  loro
    natura, non possono rispettare questa regola (cfr anche la nota 6
    2 per quanto riguarda i tessili) 
 
Ad esempio 
 
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude
    specificamente l'uso di cereali e loro  derivati,  non  impedisce
    l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e  altri  additivi  che
    non sono prodotti a partire da cereali 
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere
    ottenuti  a  partire  dal   particolare   materiale   specificato
    nell'elenco, possono essere prodotti a partire  da  un  materiale
    della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente 
 
Ad esempio 
 
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo  62  fabbricato
    con materiali non tessuti, se la regola prescrive  che  per  tale
    categoria l'unico materiale  non  originario  autorizzato  e'  il
    filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno
    se questi ultimi  non  possono  essere  normalmente  ottenuti  da
    filati In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente
    trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di
    fibra 
3 6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego  di  materiali  non
    originati, indicando due percentuali  del  loro  tenore  massimo,
    tali percentuali non sono cumulabili In altri termini, il  tenore
    massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai
    eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate Inoltre,
    non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai
    materiali cui si riferiscono 
 
 
Nota 4: 
 
4 1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre  naturali"  s'intendono  le
    fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che  si  trovano
    in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami, salvo
    diversa  indicazione,  inoltre,  l'espressione  "fibre  naturali"
    comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti
    preparate, ma non filate 
4 2 I1 termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la
    seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini
    o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di  cotone
    delle voci  5201-5203  e  le  altre  fibre  vegetali  delle  voci
    5301-5305 
4 3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze  chimiche"
    e "materiali  per  la  fabbricazione  della  carta"  designano  i
    materiali che non sono classificati  nei  capitoli  50-63  e  che
    possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici
    o artificiali e filati o fibre di carta 
4 4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche  o  artificiali"  si
    intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco  o  i  cascami
    sintetici o artificiali delle voci 5501-5507 
 
 
Nota 5 
 
5 1 Se per un  dato  prodotto  dell'elenco  si  fa  riferimento  alla
    presente nota, le condizioni indicate  nella  colonna  3  non  si
    applicano ad alcun materiale tessile  di  base  utilizzato  nella
    fabbricazione di tale prodotto che  rappresenti  globalmente  non
    piu' del lO% del peso totale di tutti i materiali tessili di base
    usati (cfr anche le note 5 3 e 5 4) 
5 2 Tuttavia,  la  tolleranza  di  cui  alla  nota  5  1  si  applica
    esclusivamente ai prodotti misti nella cui  composizione  entrano
    due o piu' materiali tessili di base  Per  materiali  tessili  di
    base si intendono i seguenti 
- seta, 
- lana, 
- peli grossolani di animali, 
- peli fini di animali, 
- crine di cavallo, 
- cotone, 
- carta e materiali per la fabbricazione della carta, 
- lino, 
- canapa, 
- iuta ed altre fibre tessili liberiane, 
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave, 
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali, 
- filamenti sintetici, 
- filamenti artificiali, 
- filamenti conduttori elettrici, 
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene, 
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere, 
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide, 
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile, 
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide, 
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene, 
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene, 
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile, 
- altre fibre sintetiche in fiocco, 
- fibre artificiali in fiocco di viscosa, 
- altre fibre artificiali in fiocco, 
- filati  di  poliuretano  segmentato  con  segmenti  flessibili   di
    polietere, anche rivestiti, 
- filati  di  poliuretano  segmentato  con  segmenti  flessibili   di
    poliestere, anche rivestiti, 
- prodotti di cui alla voce  5605  (filati  metallizzati)  nella  cui
    composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di
    alluminio, oppure di un'anima di pellicola di  materia  plastica,
    anche  ricoperta  di  polvere  di  alluminio,  di  larghezza  non
    superiore a 5  mm,  inserita  mediante  incollatura  con  adesivo
    trasparente o colorato tra due pellicole di plastica, 
- altri prodotti di cui alla voce 5605 
 
Ad esempio 
 
  Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di  cotone  della  voce
5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce  5506  e'  un  filato
misto La massima percentuale  utilizzabile  di  fibre  sintetiche  in
fiocco noti originarie che non soddisfano le norme  di  origine  (che
richiedono una fabbricazione a partire  da  sostanze  chimiche  o  da
pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato 
 
  Ad esempio 
 
  Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della
voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della  voce  5509
e' un tessuto misto Si possono quindi utilizzare filati sintetici che
non soddisfano le norme di origine (che richiedono una  fabbricazione
a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di  lana
che  non  soddisfano  le  norme  di  origine  (che   richiedono   una
fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne'  pettinate
ne' altrimenti preparate per la  filatura),  o  una  combinazione  di
entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10 % del peso del
tessuto 
 
  Ad esempio 
 
  Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da  filati
di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce  5210  e'
un prodotto misto solo se il tessuto di  cotone  e'  esso  stesso  un
tessuto misto ottenuto da filati classificati in due  voci  separate,
oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti 
 
  Ad esempio 
 
  Ovviamente, se la stessa superficie tessile  "tafted"  fosse  stata
ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da  tessuti  sintetici
della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe  un  prodotto
misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi 
5 3 Nel caso di prodotti nella cui composizione  entrano  "filati  di
    poliuretano segmentato  con  segmenti  flessibili  di  polietere,
    anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati 
5 4 Nel caso di prodotti nella cui  composizione  entra  del  "nastro
    consistente  di  un'anima  di  lamina  di  alluminio,  oppure  di
    un'anima di pellicola di materia  plastica,  anche  ricoperta  di
    polvere di  alluminio,  di  larghezza  noti  superiore  a  5  mm,
    inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica",  la
    tolleranza per tale nastro e' del 30% 
 
 
Nota 6: 
 
6 1 Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente  nota,
    si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere  e  le
    controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna
    3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati
    in una voce diversa da quella del prodotto e il loro  valore  non
    superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto 
6 2 Fatto salvo quanto disposto  alla  nota  6  3,  i  materiali  non
    classificati nei capitoli  50-63,  contenenti  o  meno  materiali
    tessili,   possono   essere    utilizzati    liberamente    nella
    fabbricazione di prodotti tessili 
 
Ad esempio 
 
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico,
    come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso
    di articoli metallici come i bottoni,  poiche'  questi  non  sono
    classificati nei capitoli 50-63, Per lo stesso motivo,  cio'  non
    vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente
    contengono materiali tessili 
6 3 Qualora si applichi una regola di percentuale,  nel  calcolo  del
    valore dei materiali non originari  incorporati  si  deve  terier
    conto del valore dei  materiali  non  classificati  nei  capitoli
    50-63 
 
 
Nota 7 
 
7 1 Per  "trattamento  specifico"  ai  sensi  delle  voci  ex   2707,
    2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono  le  seguenti
    operazioni 
a) distillazione sotto vuoto, 
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
    (Cfr nota esplicativa complementare 4 b) del  capitolo  27  della
    nomenclatura combinata), 
c) cracking, 
d) reforming, 
e) estrazione mediante solventi selettivi, 
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti trattamento
    all'acido  solforico  concentrato  o  all'oleum  o   all'anidride
    solforica,    neutralizzazione    mediante    agenti    alcalini,
    decolorazione e depurazione mediante  terre  attive  per  natura,
    terre attivate, carbone attivo o bauxite, 
g) polimerizzazione, 
h) alchilazione, 
i) isomerizzazione 
 
7 2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712
    si intendono le seguenti operazioni 
a) distillazione sotto vuoto, 
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
    (Cfr nota esplicativa complementare 4 b) del  capitolo  27  della
    nomenclatura combinata), 
c) cracking, 
d) reforming, 
e) estrazione mediante solventi selettivii, 
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti trattamento
    all'acido  solforico  concentrato  o  all'oleum  o   all'anidride
    solforica,    neutralizzazione    mediante    agenti    alcalini,
    decolorazione e depurazione mediante  terre  attive  per  natura,
    terre attivate, carbone attivo o bauxite, 
g) polimerizzazione, 
h) alchilazione, 
ij) isomerizzazione, 
k) solo per gli oli pesanti della voce ex  2710,  desulfurazione  con
    impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo
    dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T), 
l) deparaffinazione  mediante  un  processo  diverso  dalla  semplice
    filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710, 
m) solo  per  gli  oli   pesanti   della   voce   2710,   trattamento
    all'idrogeno, diverso dalla  desolforazione,  in  cui  l'idrogeno
    partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata  ad  una
    pressione superiore a 20 bar e ad  una  temperatura  superiore  a
    250° in presenza di un catalizzatore Non sono invece  considerati
    trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di
    oli lubrificanti della voce ex 2710,  aventi  in  particolare  lo
    scopo di  migliorare  il  colore  o  la  stabilita'  (ad  esempio
    l'(hydrofinishing" o la decolorazione), 
n) solo per gli oli combustibili della voce  ex  2710,  distillazione
    atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese
    le perdite, meno di 30% a 300'°C, secondo il metodo ASTM D 86, 
o) solo  per  gli  oli  pesanti  diversi  dal  gasolio  e  dagli  oli
    combustibili  della  voce  ex  2710,  voltolizzazione   ad   alta
    frequenza 
 
7 3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902  ed
    ex  3403,  le  operazioni  semplici   quali   la   pulitura,   la
    decantazione,   la   desalificazione,   la   disidratazione,   il
    filtraggio, la colorazione, la  marcatura,  l'ottenimento  di  un
    tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo  diversi,
    qualsiasi combinazione  di  queste  operazioni  o  di  operazioni
    analoghe non conferiscono l'origine