ARTICOLO 4 Cumulo bilaterale in Croazia I materiali originati della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1