(Accordo Protocollo n. 4-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
                    Cumulo bilaterale in Croazia 
 
  I materiali originati della Comunita' incorporati  in  un  prodotto
ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della  Croazia
anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
sufficienti,  purche'  siano   stati   oggetto   di   lavorazioni   o
trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste dall'articolo
7, paragrafo 1