(Accordo Protocollo n. 4-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
 
          Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 
 
  1 Ai fini dell'articolo 2, i  prodotti  che  non  sono  interamente
ottenuti  si  considerano  sufficientemente  lavorati  o  trasformati
quando  sono  soddisfatte   le   condizioni   stabilite   nell'elenco
dell'allegato II 
  Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal
presente Accordo, la  lavorazione  o  la  trasformazione  cui  devono
essere  sottoposti  i  materiali  non   originari   impiegati   nella
fabbricazione,  e  si  applicano  unicamente  a  detti  materiali  Ne
consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito  il  carattere
originario perche' soddisfa le  condizioni  indicate  nell'elenco  e'
impiegato nella fabbricazione di un  altro  prodotto,  le  condizioni
applicabili al prodotto  in  cui  esso  e'  incorporato  non  gli  si
applicano, e non si tiene alcun conto  dei  materiali  non  originari
eventualmente impiegati nella sua fabbricazione 
  2 In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in  base
alle  condizioni  indicate   nell'elenco,   non   dovrebbero   essere
utilizzati  nella  fabbricazione  di  un  prodotto,  possono   essere
ugualmente utilizzati a condizione che 
a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco
   fabbrica del prodotto, 
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il  superamento
   di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo  al  valore
   massimo dei materiali non originari 
 
  Il presente paragrafo non si applica ai  prodotti  contemplati  dai
capitoli 50-63 del sistema armonizzato 
  3 I paragrafi 1 e  2  si  applicano  fatte  salve  le  disposizioni
dell'articolo 7