(Accordo Protocollo n. 5-art. 1)
                           PROTOCOLLO N 5 
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN 
                          MATERIA DOGANALE 
 
                             ARTICOLO 1 
 
                             Definizioni 
 
Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni 
 
a) "legislazione   doganale"    le    disposizioni    giuridiche    o
   regolamentari, applicabili nei territori delle  Parti  contraenti,
   che disciplinano  l'importazione,  l'esportazione  e  il  transito
   delle merci, nonche' l'assoggettamento delle  stesse  a  qualsiasi
   altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale,  comprese  le
   misure di divieto, restrizione e controllo, 
b) "autorita'  richiedente"  l'autorita'  amministrativa   competente
   all'uopo designata da  una  Parte  contraente,  che  presenta  una
   domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo, 
c) "autorita'  interpellata"  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda
   di assistenza ai sensi del presente protocollo, 
d) "dati personali" tutte le informazioni  relative  ad  una  persona
   fisica identificata o identificabile, 
e) "operazione  che  viola  la  legislazione   doganale"   tutte   le
   violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale