PROTOCOLLO N 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni a) "legislazione doganale" le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo, b) "autorita' richiedente" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo, c) "autorita' interpellata" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo, d) "dati personali" tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile, e) "operazione che viola la legislazione doganale" tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale