(Accordo Protocollo n. 5-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
 
                         Esperti e testimoni 
 
  Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere  autorizzato
a comparire, nei limiti stabiliti  nell'autorizzazione  concessa,  in
qualita'  di  esperto  o  testimone  in  procedimenti  giudiziari   o
amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e
produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano
occorrere nel  procedimento  Nella  richiesta  di  comparizione  deve
essere  precisato   davanti   a   quale   autorita'   giudiziaria   o
amministrativa tale funzionario deve  comparire,  nonche'  per  quale
causa e a quale titolo sara' ascoltato