(Accordo Protocollo n. 5-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1 Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano
assistenza reciproca nei  modi  e  alle  condizioni  specificati  nel
presente protocollo per  garantire  la  corretta  applicazione  della
normativa   doganale,   soprattutto   attraverso   la    prevenzione,
l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione 
  2 L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo
si applica ad ogni autorita' amministrativa  delle  Parti  contraenti
competente per l'applicazione dello stesso  Essa  non  pregiudica  le
norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale,  ne'
copre  le  informazioni  ottenute  grazie  a  poteri  esercitati   su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando  la  comunicazione
di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita' 
  3 L'assistenza in  materia  di  riscossione  di  diritti,  tasse  o
contravvenzioni non rientra nel presente protocollo