ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1 Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione 2 L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita' 3 L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo