(Accordo Protocollo n. 5-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
                       Assistenza su richiesta 
 
  1 Su domanda dell'autorita' richiedente,  l'autorita'  interpellata
fornisce   tutte   le   informazioni   pertinenti   che    consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
normativa  doganale,  comprese   le   informazioni   riguardanti   le
operazioni registrate o programmate che  violino  o  possano  violare
detta legislazione 
  2 Su domanda dell'autorita' richiedente,  l'autorita'  interpellata
le comunica 
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti
   sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte
   contraente  precisando,  se  del  caso,  la   procedura   doganale
   applicata alle merci, 
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
   sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
   contraente  precisando,  se  del  caso,  la   procedura   doganale
   applicata alle merci 
  3 Su domanda dell'autorita' richiedente,  l'autorita'  interpellata
prende,  in  conformita'  delle   sue   disposizioni   giuridiche   o
regolamentari, le misure necessarie per garantire  che  siano  tenute
sotto controllo speciale 
a) le persone fisiche o giuridiche in merito  alle  quali  sussistano
   fondati motivi di ritenere che  effettuino  o  abbiano  effettuato
   operazioni contrarie alla legislazione doganale, 
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da
   fare legittimamente supporre che  siano  destinate  ad  operazioni
   contrarie alla normativa doganale, 
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate  in  modo  da
   fare legittimamente supporre che  siano  destinate  ad  operazioni
   contrarie alla normativa doganale, 
d) i mezzi di trasporto  per  i  quali  vi  sono  fondati  motivi  di
   ritenere  che  siano  destinati  ad  operazioni   contrarie   alla
   normativa doganale