(Accordo Protocollo n. 5-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
                      Adempimento delle domande 
 
  1 Per evadere le domande  di  assistenza  l'autorita'  interpellata
procede,  nell'ambito  delle   sue   competenze   e   delle   risorse
disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda  di  altre
autorita' della stessa Parte  contraente,  fornendo  le  informazioni
gia' in suo possesso,  svolgendo  adeguate  indagini  o  disponendone
l'esecuzione La presente disposizione si  applica  anche  alle  altre
autorita' alle quali la domanda e' stata  indirizzata  dall'autorita'
interpellata qualora questa non possa agire autonomamente 
  2  Le  domande  di  assistenza  sono   evase   conformemente   alle
disposizioni  giuridiche  o  regolamentari  della  Parte   contraente
interpellata 
  3 I funzionari debitamente  autorizzati  di  una  Parte  contraente
possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle  condizioni  da
questa  stabilite,  essere   presenti   e   ottenere   negli   uffici
dell'autorita'  interpellata   o   di   qualsiasi   altra   autorita'
interessata conformemente  al  paragrafo  1,  le  informazioni  sulle
attivita' che  costituiscono  o  che  possono  costituire  operazioni
contrarie  alla  normativa  doganale,  che  occorrano   all'autorita'
richiedente ai fini del presente protocollo 
  4 I funzionari debitamente  autorizzati  di  una  Parte  contraente
interessata possono, d'intesa con l'altra  Parte  contraente  e  alle
condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini  condotte
nel territorio di quest'ultima