ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1 L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente 2 Tale informazione puo' essere computerizzata 3 Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti Gli originali sono restituiti quanto prima