(Accordo Protocollo n. 5-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
        Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 
 
  1 L'autorita' interpellata  comunica  i  risultati  delle  indagini
all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti,  copie
autenticate o altro materiale pertinente 
  2 Tale informazione puo' essere computerizzata 
  3 Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su  richiesta
qualora le copie autenticate risultassero insufficienti Gli originali
sono restituiti quanto prima