(Accordo Protocollo n. 5-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
              Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 
 
  1  L'assistenza  puo'  essere  rifiutata   o   essere   subordinata
all'assolvimento di talune condizioni o esigenze  qualora  una  Parte
ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo 
a) possa pregiudicare la sovranita' della  Croazia  o  di  uno  Stato
   membro a cui e' stata chiesta  assistenza  a  norma  del  presente
   protocollo, o 
b) possa  pregiudicare  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  o   altri
   interessi essenziali, segnatamente nei casi  di  cui  all'articolo
   10, paragrafo 2, o 
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale 
  2  L'autorita'  interpellata  puo'  rinviare  l'assistenza  qualora
ritenga  che  essa  possa  interferire  con  un'inchiesta,  un'azione
giudiziaria  o  un  processo  in  corso  In  tal  caso,   l'autorita'
interpellata consulta  l'autorita'  richiedente  per  determinare  se
l'assistenza possa  essere  prestata  secondo  le  modalita'  o  alle
condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere 
  3  Se  l'autorita'  richiedente  sollecita  un'assistenza  che  non
sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale
circostanza   nella   sua   domanda   Spetta   quindi   all'autorita'
interpellata decidere come rispondere a detta domanda 
  4 Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la  decisione  dell'autorita'
interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza
indugio all'autorita' richiedente