(Accordo Protocollo n. 6-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1  Per  quanto  riguarda  l'accesso  ai  rispettivi   mercati   dei
trasporti, le Parti decidono, in una prima  fase  e  fatto  salvo  il
paragrafo  2,  di  mantenere  il  regime  derivante   dagli   accordi
bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti  conclusi
tra ciascuno Stato membro della Comunita' e  la  Croazia  oppure,  in
mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de  facto  del
1991 
  Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la  Comunita'
e la Croazia sull'accesso al mercato  dei  trasporti  stradali,  come
previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come  previsto  all'articolo
13, paragrafo 2, la Croazia collabora  con  gli  Stati  membri  della
Comunita' per apportare  a  detti  accordi  bilaterali  le  modifiche
necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo 
  2 Le Parti concordano di  garantire,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza  restrizioni
al traffico comunitario  di  transito  attraverso  la  Croazia  e  al
traffico di transito croato attraverso la Comunita'. 
  3 In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni  si  applicano
al traffico di transito croato attraverso l'Austria 
a) fino al 31 dicembre 2002  viene  mantenuto,  per  il  traffico  di
   transito della Croazia, un regime identico a quello applicato  nel
   quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato
   il 6 giugno 1995 Entro e non oltre il 30  giugno  2002,  le  Parti
   esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la
   Croazia in base ai principio della non  discriminazione  che  deve
   applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunita'  europea
   e della Croazia in transito attraverso l'Austria.  All'occorrenza,
   vengono prese le misure opportune per garantire un' effettiva  non
   discriminazione, 
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica  un  sistema  di
   ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo
   n 9 dell'atto  di  adesione  dell'Austria  all'Unione  europea  Il
   metodo di calcolo e le modalita' dettagliate per la gestione e  il
   controllo  degli  ecopunti  saranno  determinati  a  tempo  debito
   mediante uno  scambio  di  lettere  tra  le  Parti  contraenti  in
   conformita' degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n.
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  4 Qualora, come  conseguenza  dei  diritti  concessi  a  norma  del
paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da  autotrasportatori
della Comunita' aumenti in misura tale  da  causare  o  rischiare  di
causare un grave pregiudizio alle infrastrutture  stradali  e/o  allo
scorrimento del  traffico  sugli  assi  ai  sensi  dell'articolo  5e,
analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita'
vicino alla frontiera con la Croazia, la questione  viene  sottoposta
al  consiglio  di  stabilizzazione  e  di   associazione   ai   sensi
dell'articolo 113  dell'accordo  Le  Parti  possono  proporre  misure
temporanee eccezionali non discriminatorie  ritenute  necessarie  per
limitare o attenuare tali problemi 
  5  Qualora  la  Comunita'  europea  fissi  norme  volte  a  ridurre
l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati
nell'Unione  europea,  norme  equivalenti  si  applicano  ai  veicoli
commerciali pesanti immatricolati in Croazia che  vogliano  circolare
su territorio  comunitario  Il  consiglio  di  stabilizzazione  e  di
associazione decide le modalita' necessarie 
  6 Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che  possano  dar
luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della  Comunita'  e
della Croazia Ciascuna Parte contraente prende tutte le  disposizioni
necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso  il
territorio dell'altra Parte