(Accordo Protocollo n. 6-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
 
                   Imposte, pedaggi ed altri oneri 
 
  1 Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri  oneri
applicati  ai  rispettivi  veicoli   stradali   devono   essere   non
discriminatori 
  2 Le Parti avviano  negoziati  onde  raggiungere  quanto  prima  un
accordo sull'imposizione del traffico stradale  in  base  alle  norme
adottate dalla Comunita' in materia Il presente accordo sara' inteso,
in particolare,  a  garantire  il  Libero  scorrimento  del  traffico
transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze  tra  i
sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti  e
ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono 
  3 In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo  2,
le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della
Comunita' e della Croazia per quanto riguarda le imposte e gli  altri
oneri sulla circolazione e/o  sul  possesso  di  veicoli  industriali
pesanti  nonche'  quelli  sulle  operazioni  di  trasporto  nei  loro
territori La Croazia si impegna a notificare alla  Commissione  delle
Comunita' europee, su richiesta, l'importo  di  imposte,  pedaggi  ed
altri oneri da essa applicati, nonche' il relativo metodo di calcolo 
  4 Fintantoche' non saranno stati conclusi gli  accordi  di  cui  al
paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte,
pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi  utilizzati  per  la  loro
riscossione applicati al traffico comunitario in transito  attraverso
la Croazia, proposte dopo l'entrata in vigore  del  presente  accordo
saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.