(Accordo Protocollo n. 6-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
 
                  Semplificazione delle formalita' 
 
  1 Le Parti  convengono  di  snellire  il  flusso  delle  merci  nei
trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito 
  2 Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un  accordo
volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al  trasporto
delle merci 
  3  Le  Parti  decidono  di  favorire,  nella   misura   necessaria,
l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a  tal
fine