ARTICOLO 18 Semplificazione delle formalita' 1 Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito 2 Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto delle merci 3 Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine