(Accordo Protocollo n. 6-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  1 La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terresti,
in particolare il trasporto  stradale,  ferroviario  e  combinato,  e
comprende le relative infrastrutture 
  2 A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare 
- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra
  Parte, nella  misura  necessaria  per  conseguire  l'obiettivo  del
  presente protocollo, 
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in  materia  di  trasporto
  stradale, 
- gli  indispensabili  provvedimenti  giuridici   e   amministrativi,
  compresi quelli di natura commerciale, fiscale sociale e tecnica, 
- la cooperazione per lo sviluppo di  un  sistema  di  trasporto  che
  tenga conto delle esigenze ambientali, 
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle  politiche
  delle Parti  in  materia  di  trasporti,  segnatamente  per  quanto
  riguarda le infrastrutture 
  3 Il trasporto per vie navigabili  interne  e'  disciplinato  dalle
disposizioni specifiche della dichiarazione che  figura  all'allegato
II