ARTICOLO 20 Attuazione 1 La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 115 dell'accordo 2 In particolare, il sottocomitato a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente, b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi, c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito, d) coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito