(Accordo Protocollo n. 6-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
 
                             Attuazione 
 
  1 La cooperazione  tra  le  parti  si  svolge  nell'ambito  di  uno
speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo  115
dell'accordo 
  2 In particolare, il sottocomitato 
    a) elabora  piani  di  cooperazione  nei  settori  del  trasporto
ferroviario e combinato, della ricerca  in  materia  di  trasporti  e
dell'ambiente, 
    b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal  presente
protocollo  e  raccomanda  al  comitato  di  stabilizzazione   e   di
associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi, 
    c) procede, due anni dopo l'entrata in  vigore  dell'accordo,  ad
una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento
delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito, 
    d) coordina  le  attivita'  di  controllo,  le  previsioni  e  le
statistiche relative al  trasporto  internazionale,  segnatamente  il
traffico di transito