(Accordo Protocollo n. 6-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni 
a) traffico comunitario di transito trasporto di  merci  in  transito
   attraverso il territorio croato, in partenza da o  a  destinazione
   di uno Stato membro della  Comunita',  effettuato  da  un  vettore
   stabilito nella Comunita', 
b) traffico di transito della Croazia trasporto di  merci  in  ansito
   attraverso  il  territorio  della  Comunita',  in  partenza  dalla
   Croazia e a destinazione di un paese terzo o  in  partenza  da  un
   paese terzo e a destinazione della Croazia, 
c) trasporto combinato trasporto di merci nel quale  l'autocarro,  il
   rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa
   mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la  parte
   iniziale o terminale del viaggio su strada  e  l'altra  parte  per
   ferrovia, per via navigabile o per mare,  allorche'  questa  parte
   del viaggio supera i 100 km in  linea  d'aria,  ed  effettuano  il
   tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada 
- fra il  punto  di  carico  della  merce  e  l'appropriata  stazione
     ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra
     il  punto  di  scarico  della  merce  e  l'appropriata  stazione
     ferroviaria di scarico piu' vicina per  il  tragitto  terminale,
     oppure 
- in un raggio non superiore a 150  km  in  linea  d'aria  dal  porto
     fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco