(Accordo Protocollo n. 6-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
                         Misure di sostegno 
 
  Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie  per  sviluppare
il trasporto combinato 
  Dette misure mirano a 
    - incoraggiare utenti  e  speditori  a  utilizzare  il  trasporto
combinato, 
    -  rendere  il  trasporto  combinato  competitivo   rispetto   al
trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della
Comunita' o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni, 
    -  incoraggiare  l'uso  del  trasporto  combinato  sulle   lunghe
distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili,  di
container e del trasporto non accompagnato in genere) 
    -  migliorare  la  rapidita'  e  l'affidabilita'  del   trasporto
combinato e in particolare 
    - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle  esigenze
di speditori e utenti, 
    -  ridurre  i  tempi  di  attesa  ai  terminal  e  aumentarne  la
produttivita', 
    - eliminare adeguatamente tutti  gli  ostacoli  sui  percorsi  di
avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato, 
    -  armonizzare,  all'occorrenza,  i  pesi,  le  dimensioni  e  le
caratteristiche tecniche del  materiale  specializzato,  segnatamente
per  garantire  l'indispensabile  compatibilita'  delle   sagome,   e
prendere misure coordinate per ordinare e mettere in  funzione  detto
materiale in funzione del livello di traffico, 
    - prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso