ARTICOLO 9 Misure di sostegno Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato Dette misure mirano a - incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato, - rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni, - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere) - migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti, - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita', - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato, - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico, - prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso