IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di studio
relativi  all'insegnamento  superiore  nella  Regione europea fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'articolo VI.5;
  Vista  la  legge  11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  sul  riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento  superiore  nella  Regione  europea, fatta a Lisbona
l'11  aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e,
in particolare, l'articolo 4;
  Vista  la  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,  e,  in particolare,
l'articolo 2;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
  Visto il parere del CUN espresso nella seduta del 3 aprile 2003;
  Visto il parere del CNAM espresso nella seduta del 14 aprile 2003;
  Visto  il parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza del 9
febbraio 2004;
  Ritenuto  di  non  recepire  il parere del Consiglio di Stato nella
parte  in  cui  ravvisa  l'opportunita'  che  vengano adottati moduli
vistati  dalla  EUA,  in quanto trattasi di ente sprovvisto di status
comunitario,  nonche'  nella parte in cui ravvisa la necessita' che i
criteri siano suffragati anche dal parere della CRUI oltre quello del
Comitato Regionale, in quanto del Comitato Regionale di coordinamento
fanno  parte  i  Rettori  delle  universita'  statali  e  non statali
legalmente  riconosciute  aventi  sede  nel  territorio della Regione
interessata;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della predetta legge n. 400 del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. DAGL1/14.3.4/2004/16 del 18 marzo 2004;
  Considerata   la   necessita'  di  procedere  alla  emanazione  del
regolamento  ministeriale,  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 11
luglio 2002, n. 148;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Il  regolamento  definisce  i  criteri  e  le procedure per gli
istituti  stranieri  di istruzione superiore che operano in Italia ai
fini  del  riconoscimento  dei titoli di studio da essi rilasciati ai
sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione.
  2. Ai sensi del regolamento si intendono:
    a) per  Ministro,  il  Ministro  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca;
    b) per  Ministero,  il  Ministero  dell'istruzione, universita' e
ricerca;
    c) per  Dipartimento,  il  Dipartimento per l'universita', l'alta
formazione   artistica,   musicale  e  coreutica  e  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica;
    d) per  Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli
di  studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;
    e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148;
    f) per  istituti  stranieri di istruzione superiore, gli istituti
stranieri  di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato
o  accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli
di   studio,   di   documentata   rilevanza   scientifica  sul  piano
internazionale;
    g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema
universitario  di  cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
    h) per   CNAM,  il  Consiglio  Nazionale  per  l'Alta  Formazione
Artistica e Musicale;
    i) per  Comitato  Regionale  di Coordinamento, il Comitato di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
            - La  legge  9 maggio 1989, n. 168, concerne «Istituzione
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica».
              - Il   decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
              - Si  riporta il testo dell'art. VI.5 della Convenzione
          sul   riconoscimento   dei   titoli   di   studio  relativi
          all'insegnamento  superiore  nella  Regione europea fatta a
          Lisbona l'11 aprile 1997:
              «Ogni  parte  puo'  subordinare  il  riconoscimento dei
          titoli  di  studio  di insegnamento superiore rilasciati da
          istituti   accademici   stranieri   che   operano  nel  suo
          territorio  a requisiti specifici di legislazione nazionale
          o   ad  accordi  specifici  firmati  con  la  Parte  a  cui
          appartengono tali istituti.».
              - L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica
          ed  esecuzione  della  Convenzione  sul  riconoscimento dei
          titoli  di studio relativi all'insegnamento superiore nella
          Regione  europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme
          di adeguamento dell'ordinamento interno) prevede:
              «Art.  4.  -  1.  L'applicazione  dell'art.  VI.5 della
          Convenzione  e'  disciplinata  con  successivo  regolamento
          ministeriale  ai  sensi  dell'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.».
              - L'art.   2  della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370
          (Disposizioni  in  materia  di  universita'  e  di  ricerca
          scientifica e tecnologica) prevede:
            «Art.  2  (Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema  universitario).  -  1.  E'  istituito  il Comitato
          nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
          costituito  da  nove membri, anche stranieri, di comprovata
          qualificazione  ed  esperienza nel campo della valutazione,
          scelti   in   una  pluralita'  di  settori  metodologici  e
          disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, previo parere delle competenti
          commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
          Ministro,   previo   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari,   sono   disciplinati  il  funzionamento  del
          Comitato  e la durata in carica dei suoi componenti secondo
          principi  di  autonomia  operativa  e  di pubblicita' degli
          atti. Il Comitato:
                a) fissa  i criteri generali per la valutazione delle
          attivita'  delle  universita'  previa  consultazione  della
          Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane (CRUI),
          del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
          nazionale   degli   studenti   universitari   (CNSU),   ove
          costituito;
                b) promuove  la  sperimentazione, l'applicazione e la
          diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
                c) determina    ogni   triennio   la   natura   delle
          informazioni  e  i  dati  che i nuclei di valutazione degli
          atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
                d) predispone  ed  attua,  sulla base delle relazioni
          dei  nuclei  di  valutazione  degli  atenei  e  delle altre
          informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
          esterne   delle   universita'   o   di   singole  strutture
          didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   con  particolare
          riferimento  alla  qualita'  delle attivita' universitarie,
          sulla    base    di   standard   riconosciuti   a   livello
          internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
          Consiglio,  del  24  settembre  1998, sulla cooperazione in
          materia   di   garanzia   della   qualita'  nell'istruzione
          superiore;
                e) predispone   annualmente   una   relazione   sulle
          attivita' di valutazione svolte;
                f) svolge   i   compiti   assegnati  dalla  normativa
          vigente,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge,  all'Osservatorio  per  la  valutazione  del sistema
          universitario    di    cui    al   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          5 maggio 1999, n. 229;
                g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
          e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ulteriori
          attivita'   consultive,  istruttorie,  di  valutazione,  di
          definizione  di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
          tecnica,  anche  in relazione alle distinte attivita' delle
          universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
          dalle medesime.
              2.    A    decorrere   dall'anno   2000   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentiti  il  CUN,  il  CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
          decreto,  unitamente  alla  quota  di  riequilibrio  di cui
          all'art.  5,  commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e  successive  modificazioni,  un'ulteriore quota del
          fondo  per il finanziamento ordinario delle universita' per
          l'attribuzione  agli  atenei  di  appositi incentivi, sulla
          base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
          dell'attivita'  di  valutazione  di  cui  all'art.  1  e al
          presente articolo.
              3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
          la  valutazione  del  sistema  universitario  e'  soppresso
          l'Osservatorio    per    la    valutazione    del   sistema
          universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
          sistema  universitario  si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          la  relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
          alle  attivita'  del  Comitato,  e'  integrata  di  lire  2
          miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
              4.  Alla  data  di  cui al comma 3, primo periodo, sono
          abrogati  il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma 23
          dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
              - La  legge  21  dicembre  1999,  n. 508 «Riforma delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti
          superiori  per le industrie artistiche, dei conservatori di
          musica  e degli istituti musicali pareggiati» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art. VI.5 della Convenzione vedi
          note alle premesse.
              - Per  il  titolo  della  legge 11 luglio 2002, n. 148,
          vedi note alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999,
          n. 37, vedi nota alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25
          (Regolamento  recante  disciplina dei procedimenti relativi
          allo   sviluppo   ed   alla   programmazione   del  sistema
          universitario,    nonche'    ai   comitati   regionali   di
          coordinamento,  a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
          b), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  3  (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I
          comitati  regionali  di  coordinamento  sono costituiti dai
          rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione,
          dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
          nonche'  da  un  rappresentante  degli  studenti  se  nella
          regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti
          se  ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero
          di  atenei  nella  regione  superiore  a  tre, eletti dalla
          componente studentesca dei senati accademici e dei consigli
          di amministrazione delle universita' della regione, riunita
          in  seduta  comune.  Nella  regione  Trentino-Alto Adige si
          istituiscono  due  comitati  provinciali  di coordinamento,
          ciascuno  di  essi  composto dal presidente della provincia
          autonoma,   o   da  un  suo  delegato,  dai  rettori  delle
          universita'  della  provincia  e  dai  rappresentanti degli
          studenti  delle medesime, determinati ai sensi del presente
          comma.
              2.  I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li
          presiede  ed  individuano la sede universitaria ai fini del
          supporto tecnico e amministrativo.
              3.  I  comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2,
          comma  3,  lettera c),  provvedono  al  coordinamento delle
          iniziative  in  materia  di  programmazione  degli  accessi
          all'istruzione  universitaria,  di orientamento, di diritto
          allo   studio,   di  alta  formazione  professionale  e  di
          formazione  continua  e  ricorrente, di utilizzazione delle
          strutture  universitarie,  nonche'  al coordinamento con il
          sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
          con le istanze economiche e sociali del territorio.».