Art. 5.
                 Accesso agli atti del procedimento

  1.  Ai  sensi  e con le modalita' indicate nel regolamento previsto
dall'articolo  22  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, in materia di
procedimento  amministrativo, i soggetti indicati negli articoli 7, 9
e  10  della  legge  stessa  hanno  diritto  di accesso agli atti del
procedimento in possesso del Ministero.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 aprile 2004
                                                 Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 116
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 7, 9, 10 e 22
          della  legge  7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi).
              «Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita'  del
          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'
          comunicato,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8, ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un
          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti
          individuati  o  facilmente  individuabili, diversi dai suoi
          diretti  destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
          loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia dell'inizio del
          procedimento.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.
              Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi
          pubblici  o  privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi
          diffusi  costituiti  in  associazioni o comitati, cui possa
          derivare  un  pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta'
          di intervenire nel procedimento.
              Art.  10.  -  1.  I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
                a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
                b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.
              Art.  22.  -  1.  Al  fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per  la  tutela  di  situazioni giuridicamente rilevanti il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
              2.   E'   considerato   documento  amministrativo  ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,    comunque,   utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla Commissione di cui all'art. 27.».