Art. 14. (Stato giuridico e avanzamento) 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve. 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1 aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita', il volontario viene sottoposto a nuova valutazione. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.