Art. 30.
           (Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione
                      di determinate categorie)
1.  In  relazione  a  quanto  disposto  dagli  articoli 16 e 25, sono
comunque  fatte  salve  le  disposizioni in materia di assunzione del
personale di cui alle seguenti disposizioni:
a)  articolo  6,  commi  5  e  6,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b)  articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni;
c)  articolo  7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni;
d)  articolo  6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni;
e)  articolo  4,  commi  4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
f)  articolo  6,  comma  4,  della  legge  31  marzo  2000,  n. 78, e
successive modificazioni.
 
          Note all'art. 30:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  recante:  «Ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di polizia», e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  158  del 10 giugno 1982. Si riporta il testo
          dell'art. 6, commi 5 e 6:
              «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.-4. (Omissis).
              5.  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di soccorso
          pubblico  i  quali  ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
          al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace.».
              -  Il  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n. 443,
          recante:  «Ordinamento  del  personale del Corpo di polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre  1990,  n.  395,  e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 274 del 20 novembre
          1992. Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis:
              «Art.  5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.-4.
          (Omissis).
              4-bis.  Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il  primo corso di formazione utile il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
          di  cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
          richiesta,  purche'  siano in possesso dei requisiti di cui
          al  comma  1  e  non  si trovino nelle condizioni di cui al
          comma 2.».
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198,
          recante:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   122   del  27 maggio  1995.  Tale  decreto
          legislativo  e'  stato  modificato  dal decreto legislativo
          28 febbraio   2001,   n.  83,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
          Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3:
              «Art.  7  (Posizione  di  stato  degli ammessi ai corsi
          allievi carabinieri). - 1. (Omissis).
              2.  Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile
          per  allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel
          limite  della  vacanze  organiche,  il  coniuge  ed i figli
          superstiti,  nonche'  i  fratelli, qualora unici superstiti
          del  personale  delle  Forze  di  polizia  deceduto  o reso
          permanentemente  invalido  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano
          richiesta,  purche'  siano in possesso dei requisiti di cui
          all'art.  5,  e  non si trovino nelle condizioni impeditive
          previste dal medesimo articolo.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 2 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai  figli superstiti nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma
          dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al
          servizio,  con  invalidita'  non  inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali   di  pace  ovvero  in  attivita'  operative
          individuate  con  decreto  del  Ministro  della  difesa che
          comportino,   in   conseguenza   dell'impiego  di  mezzi  o
          attrezzature   esclusivamente   militari,  una  particolare
          esposizione al rischio.».
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,
          recante:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
          legislativo  e'  stato  modificato  dal decreto legislativo
          28 febbraio   2001,   n.  67,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
          Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 3:
              «Art.  6  (Requisiti  per  l'ammissione al corso). - 1.
          (Omissis).
              2.  Possono  inoltre  essere  ammessi  al  corso per la
          promozione   a   finanziere,   nell'ambito   delle  vacanze
          disponibili,  il  coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i
          fratelli  o  le  sorelle,  qualora  unici  superstiti,  del
          personale   delle   Forze   di  polizia,  deceduto  o  reso
          permanentemente  invalido  al servizio, con invalidita' non
          inferiore  all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
          in  conseguenza  delle azioni criminose di cui all'art. 82,
          comma  1,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, ed alle
          leggi  ivi  richiamate,  i  quali  ne  facciano  richiesta,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 2 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici superstiti, del
          personale  del  Corpo  della  Guardia di finanza deceduto o
          reso  permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
          non   inferiore   all'ottanta  per  cento  della  capacita'
          lavorativa,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni riportate
          nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
          in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
          delle  finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
          di   mezzi  o  attrezzature  esclusivamente  militari,  una
          particolare esposizione al rischio.».
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  201,
          recante:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
          non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo forestale dello
          Stato»,   e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
          legislativo  e'  stato  modificato  dal decreto legislativo
          28 febbraio   2001,   n.   87,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale - n. 77 del 2 aprile 2001. Si
          riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater:
              «Art.   4  (Nomina  ad  allievo  agente).  -  1.-4.-bis
          (Omissis).
              4-ter.  Nell'ambito  delle vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
          frequentare  il  primo  di  corso  di  formazione  utile il
          coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
          unici  superstiti,  degli  appartenenti  alle Forze polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          i  quali  ne  facciano richiesta, purche' siano in possesso
          dei  requisiti  previsti dal comma 1 e non si trovino nelle
          condizioni di cui al comma 2.
              4-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 4-ter si
          applicano,  altresi',  al  coniuge  ed ai figli superstiti,
          nonche'   ai  fratelli,  qualora  unici  superstiti,  degli
          appartenenti   alle   Forze  di  polizia  deceduti  o  resi
          permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di missioni internazionali di pace.».
              -  Per l'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
          78, v. nota all'art. 11.