Art. 3.
                       Clausola di cedevolezza

  1.  Le  disposizioni previste dal presente regolamento si applicano
in  ciascuna  regione  fino  alla  data  di  entrata  in vigore delle
disposizioni  regionali  relative  alle materie di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 maggio  1958,  n. 719, e successive
modificazioni,  che  provvedano  a  disciplinare, in modo conforme al
diritto comunitario, la materia oggetto del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 agosto 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  27 agosto  2004  Ministeri
istituzionali, registro n. 9, foglio n. 110
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 maggio 1958, n. 719, vedi note alle premesse.