Art. 15. 
 
            Casi particolari di scioglimento degli Organi 
 
  1. Il Ministro  della  salute  puo',  con  provvedimento  motivato,
disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Agenzia per
manifesta incapacita' di perseguire gli scopi assegnati  all'Agenzia,
anche  con  riferimento  al  mantenimento  dell'equilibrio  economico
finanziario nel  settore  dell'assistenza  farmaceutica,  cosi'  come
previsto all'articolo 48, comma 13, della legge di riferimento, o  in
caso di manifesta impossibilita' di funzionamento degli Organi o  per
gravi motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati.