Art. 18.

                        Osservatori nazionali

  1.   Nel  rispetto  dell'articolo  48,  comma  8,  della  legge  di
riferimento  sono  trasferiti  all'Agenzia  l'Osservatorio  nazionale
sull'impiego  dei  medicinali, gia' istituito dall'articolo 68, comma
7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' l'Osservatorio sulle
sperimentazioni   di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  del  decreto
legislativo  24 giugno  2003,  n. 211 e l'Osservatorio sulle reazioni
avverse di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95.
 
          Note all'art. 18:
              -   Il   testo  dell'art.  68,  comma  7,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
              «Art.  68  (Riduzione  ticket  e  norme  in  materia di
          assistenza farmaceutica). - 1.-6. (Omissis).
              7.  Presso  il Ministero della sanita', nell'ambito del
          Dipartimento   per  la  valutazione  dei  medicinali  e  la
          farmacovigilanza,  e'  istituito,  senza oneri aggiuntivi a
          carico  del  bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale
          sull'impiego   dei  medicinali.  L'Osservatorio,  al  quale
          collaborano  il Dipartimento per le politiche di sviluppo e
          di  coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari
          regionali, provvede a:
                a) raccogliere,   monitorare  ed  elaborare  dati  di
          consumo, di modalita' di impiego e di spesa concernenti sia
          i  medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio
          sanitario  nazionale,  sia  quelli  i  cui  oneri restano a
          carico dell'utilizzatore;
                b) svolgere,  nei settore dei farmaci, i compiti gia'
          attribuiti  dall'art.  1, comma 30, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  all'osservatorio centrale degli acquisti e
          dei prezzi;
                c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della
          sanita',   finalizzato,   in   particolare,  a  rilevare  e
          confrontare,   anche   con   analisi   su  base  regionale,
          l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario
          nazionale  relativa  ai  medicinali  erogati  attraverso le
          farmacie  con quello della spesa dei medicinali erogati con
          sistemi  alternativi  o  direttamente  impiegati  in ambito
          ospedaliero  e,  conseguentemente, a formulare proposte per
          un  impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse del
          settore.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma 4, del
          decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  211 (Attuazione
          della  direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della
          buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni
          cliniche di medicinali per uso clinico):
              «Art. 11 (Scambio informazioni).- 1.-3. (Omissis).
              4.  L'Osservatorio  sulle sperimentazioni gia' operante
          presso   la   direzione   generale  della  valutazione  dei
          medicinali    e    la    farmacovigilanza,    quale   parte
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          istituito  ai  sensi  del  comma 7 dell'art. 68 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  e'  incaricato  di  svolgere,
          nell'ambito   delle   dotazioni  organiche  della  medesima
          direzione  generale  e  senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato, i seguenti compiti:
                a) monitoraggio   e   analisi  delle  sperimentazioni
          cliniche dei medicinali sul territorio italiano e redazione
          dei  relativi  rapporti con i dati regionali da trasmettere
          alle singole regioni;
                b) raccordo con la banca dati centrale europea;
                c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali;
                d) redazione   di   rapporti   annuali   e  parziali,
          indirizzati  alle  regioni e agli operatori di settore, che
          descrivano  in  maniera  quali-quantitativa,  anche su base
          regionale   e   locale,  lo  stato  della  ricerca  clinica
          farmacologica in Italia;
                e) realizzazione,   di  intesa  con  le  regioni,  di
          iniziative  di  formazione per il personale coinvolto nella
          sperimentazione clinica dei medicinali.».
              - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95
          (Attuazione   della   direttiva  2000/38/CE  relativa  alle
          specialita'  medicinali) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 3 maggio 2003, n. 101.