Art. 25.

                           Ruolo organico

  1.  Il ruolo organico dell'Agenzia e' determinato, in sede di prima
applicazione,  in  relazione al numero di unita' di personale ed alle
qualifiche  e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 48,  comma  7,  della legge di riferimento. Il predetto
personale  conserva le qualifiche e l'anzianita' di servizio maturate
presso   l'Amministrazione  di  provenienza  nonche'  l'inquadramento
giuridico  per  aree  e  la  posizione  economica  in  godimento, ivi
compresa  l'indennita' di perequazione prevista dall'articolo 7 della
legge  n.  362/1999,  fermo  restando  il  comparto di contrattazione
collettiva gia' previsto.
  2.   Con   apposito   regolamento   deliberato   dal  Consiglio  di
amministrazione,   sara'  disciplinato  l'ordinamento  del  personale
dell'Agenzia,  fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.
 
          Nota all'art. 25:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  della  legge
          14 ottobre  1999,  n.  362 (Disposizioni urgenti in materia
          sanitaria):
              «Art.  7 (Incentivazione sperimentale del personale non
          appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
          Ministero  della sanita). - 1. In relazione all'accresciuta
          complessita'  dei  compiti  assegnati  al  Ministero  della
          sanita'  in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di
          prevenzione,  di  sicurezza  e  di profilassi, e allo scopo
          anche  di  armonizzare  i  trattamenti economici di tutti i
          dipendenti  non  appartenenti al ruolo sanitario di livello
          dirigenziale,   sono   destinate   alle  sperimentazioni  e
          relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del
          decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il
          predetto  personale, oltre alle economie di gestione, anche
          quote  delle  entrate  di  cui  all'art. 5, comma 12, della
          legge  29 dicembre  1990, n. 407, con conseguente riduzione
          degli interventi ivi previsti».