Art. 26. 
 
                  Personale a contratto e comandato 
 
  1. Ai fini del perseguimento  delle  funzioni  dell'Agenzia  e  nel
limite della disponibilita' delle risorse finanziarie,  il  Consiglio
di amministrazione, su proposta del Direttore generale, autorizza  in
via preventiva ogni anno il numero dei contratti a tempo  determinato
con  personale  tecnico  o  altamente  qualificato  in  possesso   di
particolari  competenze  corredate  da  titoli  idonei  e  gli  oneri
finanziari connessi, previsti dall'articolo 48, comma 7, della  legge
di riferimento, nonche' i criteri da  osservare  per  la  scelta  dei
contraenti. Alla stipula dei singoli contratti provvede il  Direttore
generale. Il Direttore generale adotta, inoltre, i provvedimenti  che
consentono all'Agenzia di avvalersi  di  personale  in  posizione  di
comando, nei limiti  di  quaranta  unita'  complessivamente,  secondo
quanto  disposto  dall'articolo  48,  comma   7,   della   legge   di
riferimento.