Art. 7. 
 
             Presidente del Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione
di cui redige l'ordine del giorno. 
  2.  Cura,   sulla   base   degli   indirizzi   del   Consiglio   di
amministrazione, i rapporti con gli Istituti di  ricerca  pubblici  e
privati, le Societa' scientifiche, le Associazioni industriali  e  le
Associazioni dei consumatori e dei pazienti e con  le  Organizzazioni
internazionali, ferme restando le competenze del Direttore generale.