Art. 7. Presidente del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione di cui redige l'ordine del giorno. 2. Cura, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, i rapporti con gli Istituti di ricerca pubblici e privati, le Societa' scientifiche, le Associazioni industriali e le Associazioni dei consumatori e dei pazienti e con le Organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze del Direttore generale.